Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)

Associazione Matilde Capecchi – Margherita Silenziosa Onlus

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile l’associazione denominata: ASSOCIAZIONE MATILDE CAPECCHI MARGHERITA SILENZIOSA ONLUS, con sede nel Comune di Serravalle Pistoiese, Via Giacomo Matteotti, n.97

L’associazione, che ha durata illimitata, utilizzerà, nella denominazione ed in ciascun segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus”, a condizione che l’associazione ottenga l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus presso la Direzione regionale delle Agenzia delle Entrate della Toscana

ART. 2

(Disciplina di riferimento)

L’associazione ASSOCIAZIONE MATILDE CAPECCHI MARGHERITA SILENZIOSA ONLUS, da ora in avanti denominata <<associazione>>, è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nelle opportunità e nei limiti del Codice Civile, nonché del d. lgs. n. 460/1997 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Assemblea delibera l’eventuale Regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Scopo, finalità, attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale conformemente alla normativa di riferimento; ed in particolare all’art. 10, comma 1, d. lgs. 460/1997.

Le finalità che si propone sono in particolare quelle relative ad attività di beneficenza e raccolta fondi da destinare a realtà del territorio, come espressamente previsto dall’art. 10, comma 1, d. lgs. 46071997.

L’associazione intende pertanto svolgere attività ricreative, quali cene, eventi culturali di varia natura e comunque denominati finalizzati a raccolta di donazioni di privati o enti.  

L’associazione opera nel territorio nazionale.

ART. 4

(Divieti e obblighi)

L’associazione prevede il divieto di:

  • svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a), art. 10 del d.Lgs. n. 460/1997;
  • distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L’associazione prevede l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5

(Ammissione e tipologie degli associati)

Sono ammessi all’associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo, che decide a maggioranza dei sui membri. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 

Non vengono previste categorie di soci.  Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L’associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l’attività prestata, ai sensi di Legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio consuntivo, dell’inventario e consultare i verbali.  

Gli associati hanno il dovere di:

  • rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea degli associati.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato persona fisica si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto o nell’eventuale Regolamento, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L’associato che intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8

(Organi associativi)

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • Il Vice-Presidente; 
  • Il tesoriere

Le cariche associative sono elettive.

ART. 9

(Assemblea degli associati)

L’Assemblea degli associati è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di 5 deleghe per ciascun associato.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione. 

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’Assemblea degli associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 10

(Compiti dell’Assemblea degli associati)

L’Assemblea degli associati deve:

  • approvare il bilancio consuntivo;
  • fissare l’importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio direttivo;
  • approvare l’eventuale Regolamento;
  • eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11

(Convocazione dell’Assemblea degli associati)

L’Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 14

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. 

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 4 e 15, eletti dall’Assemblea tra i propri associati, per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 5 mandati. 

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è eletto dall’Assemblea degli associati insieme agli altri componenti il Consiglio. 

ART. 15

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) donazioni e lasciti;

c)   ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. n. 460/1997.

ART. 17

(Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate-proventi e le spese-oneri sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spese-oneri e di entrate-proventi per l’esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 13 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 19

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.